Quando si può togliere un figlio alla madre?

Bambini nel degrado o nella violenza: quando e come intervengono servizi sociali e tribunali? Come funziona l’affidamento?

Può essere uno dei gesti più atroci, quello di strappare un bambino alla madre. Ma a volte si rende un gesto necessario per il bene del piccolo. Se l’ambiente familiare non è adeguato, se è a rischio di violenza, se la sua educazione viene compromessa dallo stile di vita dei genitori, se non ci sono le condizioni (pur con tutta la buona volontà di chi lo ha portato al mondo) di garantirgli una crescita equilibrata anche da un punto di vista psicologico.

Situazioni in cui l’assistenza sociale prima ed un giudice poi decidono che il bambino deve vivere altrove. Ad ogni modo, quando si può togliere un figlio alla madre? Vediamo che cosa dice in proposito la legge e quando devono e possono intervenire le figure create a tutela dei minori.

Togliere il figlio alla madre: che cosa dice la legge?

È proprio la legge  a decidere quando si può togliere un figlio alla madre. Partendo da un diritto indiscutibile del minore: quello di crescere ed essere educato nella propria famiglia. A questo proposito, il testo sprona le istituzioni a sostenere le famiglie in difficoltà, perché – si legge – «le condizioni di indigenza dei genitori o di chi esercita la patria potestà non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia». Significa che la povertà non basta per allontanare un bambino dai propri genitori.

Allora quando si può togliere un figlio alla madre? Solo quando c’è una situazione di degrado che può sfociare nella violenza fisica o psichica, nella malnutrizione o quando il bambino rischia di rimanere vittima di un reato o di essere costretto a vivere con genitori tossicodipendenti, alcolisti o coinvolti direttamente o indirettamente nel mondo della prostituzione. A questo punto, dice ancora la legge, il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno». Se non fosse possibile affidarlo a una famiglia, il minore dovrebbe essere accolto in una comunità familiare o in un istituto pubblico o privato, possibilmente vicino al suo nucleo familiare.

Togliere il figlio alla madre: come funziona l’iter?

Il primo passo che porta a togliere il figlio alla madre parte, spesso, dal contesto in cui vive la famiglia interessata. Un parente, un’insegnante, un vicino di casa, testimoni della situazione di degrado che il minore è costretto a subire. La segnalazione arriva, di norma, ai servizi sociali, che fanno le opportune verifiche e, nel caso appurassero la drammaticità del caso, si rivolgono al tribunale. Sarà il giudice a disporre di affidare il bambino ai servizi sociali.

Qui ci sono due possibilità. La prima, che il minore non venga tolto alla madre ma che venga monitorato dall’assistenza sociale per quanto riguarda la scuola, le cure che riceve dai genitori, la salute. Padre e madre, nel frattempo, vengono aiutati a migliorare la loro situazione economica e sociale.

L’altra è quella dell’affidamento temporaneo ad una famiglia, ad una comunità o ad un istituto. Viene disposto, come stabilisce la legge, dal servizio sociale locale, sentiti i genitori ed il minore stesso se ha già compiuto 12 anni ed ha capacità di intendere e di volere. Compito del giudice sarà quello di rendere esecutivo con decreto l’affidamento.

Che succede se i genitori non vogliono separarsi dal figlio?

Nel caso in cui i genitori decidano che non si può togliere un figlio alla madre, cioè si oppongano al provvedimento di affidamento temporaneo, verrà chiamato ad intervenire il Tribunale per i minorenni, il quale applicherà il Codice civile. In particolare, il giudice può:

  • stabilire la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il padre o la madre (o entrambi) non rispettino o trascurino i loro doveri o abusino dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
  • ordinare, per gravi motivi, di togliere il figlio alla madre ovvero di allontanare il minore dal genitore o convivente che lo maltratta o che abusa di lui.

Nel provvedimento devono essere indicati:

  • le motivazioni;
  • i tempi e i poteri riconosciuti all’affidatario;
  • il modo in cui i genitori o gli altri componenti del nucleo familiare possono avere dei rapporti con il minore;
  • il servizio sociale incaricato di monitorare la situazione e di informare il tribunale di eventuali sviluppi;
  • la durata dell’affidamento.

Quando può tornare dalla madre il bambino allontanato?

Toccherà alla stessa autorità che lo ha disposto revocare il provvedimento di allontanamento del bambino e, quindi, disporre che il minore può tornare nel suo nucleo familiare. Lo farà quando sarà venuta meno la situazione di difficoltà temporanea che l’aveva originato oppure quando il protrarsi dell’allontanamento vada a discapito del bambino.

In particolare, il giudice tutelare, trascorso il periodo di affidamento stabilito, sente il servizio sociale ed il minore (se ha compiuto i 12 anni oppure, se più piccolo, quando dimostra di avere capacità di discernimento), quindi chiede al tribunale l’adozione di un nuovo provvedimento nell’interesse del bambino. Provvedimento che può consistere nel ritorno al nucleo familiare oppure nella prosecuzione dell’affidamento.

Ci sono delle alternative a togliere un figlio alla madre?

Dipende, naturalmente, dai casi ma ci può essere un’alternativa a togliere un figlio alla madre quando lei è vittima di una situazione di difficoltà (violenza o incapacità di svolgere il proprio ruolo) e vuole essere aiutata. Questa alternativa può essere una casa-famiglia, un luogo di accoglienza in cui madre e figlio possono vivere insieme ed iniziare un percorso di recupero. In queste strutture viene offerto un supporto medico e psicologico di circa un anno e mezzo. Inoltre, le donne hanno la possibilità di seguire dei corsi di formazione professionale per avere una chance nel mondo del lavoro o di uscire da un tunnel di dipendenze che possono portare all’allontanamento del bambino.

La soluzione della casa di accoglienza può essere presa anche dal tribunale, soprattutto per tutelare i minori figli di ragazze madri o donne che subiscono violenza dal proprio partner e hanno dei figli piccoli.

 

fonte: www.laleggepertutti.it