F.A.Q.

 

CHE COS’E’ UNA STRUTTURA RESIDENZIALE ?
Una struttura residenziale è una struttura la cui finalità è l’accoglienza di minori e/o in generale di persone con problematiche psico-sociali per le quali si richiede un allontanamento, per lo più temporaneo, dalla famiglia d’origine. Il panorama classificatorio delle strutture residenziali presenta variegate sfumature ed approcci che mutano da regione a regione. Manca al momento una indicazione nazionale ( legislativa o regolamentare ) univoca delle varie tipologie. Si rinvia, pertanto, alla cartina “Strutture e normative Regionali” prsente sul nostro portale.
A COSA SERVE UNA STRUTTURA RESIDENZIALE ?
La struttura residenziale esplica una funzione di prevenzione del disagio sociale e mira alla crescita del minore in un ambiente idoneo e favorevole allo sviluppo psico-fisico.
CHI PUO’ SEGNALARE UN MINORE DA ACCOGLIERE ?
Tutti possono segnalare situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di tutela giudiziaria. Tuttavia la Legge 216/1991 ( art. 1, comma 2° ) attribuisce questo potere specificamente a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei minori: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l’autorità di pubblica sicurezza. L’ articolo 403 del codice civile recita: quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’ infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE ?
La segnalazione deve essere fatta quando si è a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio, per rimuovere i quali occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrebbe contenere tutti i riferimenti del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione. Nella segnalazione dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale ed un primo progetto di presa in carico.
A CHI E’ DIRETTA LA SEGNALAZIONE ?
La segnalazione dei casi ordinari va fatta alla Procura della Repubblica. Il Procuratore della repubblica ed i suoi sostituti: 1) ricevono le segnalazioni dei servizi sociali, dell’ istituzione scolastica, dell’ ente locale, dell’ autorità giudiziaria o privati cittadini; 2) valutano la rilevanza dei fatti segnalati; 3) decidono se attivare un provvedimento depositando un Ricorso al Tribunale dei Minori.
SI POSSONO FARE SEGNALAZIONI DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI ?
Si, si possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni 1) situazioni di abbandono per l’apertura della procedura di adottabilità; 2) i casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato ( art. 336 comma 3° c.c. ).
SI PUO’ SEGNALARE IL SOPRAGGIUNGERE DI FATTI NUOVI?
I Servizi Sociali, nell’esercizio dei loro compiti, devono segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni, i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni. Occorre procedere ad una nuova segnalazione quando, il procedimento che pendeva davanti al Tribunale per i minorenni, è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o l’espressione “provvisorio”.
CHI DECIDE IN QUALE STRUTTURA VA COLLOCATO IL MINORE ?
Il Tribunale dei minori può incaricare i servizi di collaborare per l’allontanamento del minore e per la nuova collocazione ( in affido familiare o in una comunità ). Di norma, saranno i Servizi Sociali, grazie anche ad un’approfondita conoscenza delle strutture sul territorio, ad indicare quella più idonea ai bisogni del minore.
A CHI SPETTA LA TUTELA DEL MINORE COLLOCATO PRESSO UNA STRUTTURA ?
Il Giudice Tutelare nomina un Tutore Legale per il minore privo di un rappresentante legale, salvo i casi in cui tale competenza sia attribuita al Tribunale per i minorenni, cioè quando vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità o di sospensione della potestà genitoriale.
QUALI RESPONSABILITA’ HA IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA NEI CONFRONTI DEI MINORI OSPITI ?
Dal momento in cui il minore viene preso in carico dalla struttura, il Coordinatore è responsabile di tutto ciò che gli accade, della sua crescita educativa, morale, fisica
QUALI SONO LE FIGURE PROFESSIONALI MINIME PER AVVIARE UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI?
Le figure professionali minime sono quelle richieste dalla Legislazione della Regione di appartenenza. Tuttavia, di fondamentale rilievo appare la presenza di Psicologi, Pedagogisti, Educatori Professionali, Assistenti all’ infanzia.
A QUALE NORMATIVA SI FA RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E QUALI SONO I REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI DA RISPETTARE PER INTRAPRENDERE TALE ATTIVITA’ ?
La Legge 8 novembre 2000 numero 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” dice: Lo Stato fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’ autorizzazione dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale ( art. 9, lettera c). Le Regioni recepiscono ed integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali ( art. 11, comma 1 )
QUALI SONO I PASSI DA COMPIERE PER APRIRE UNA STRUTTURA RESIDENZIALE ?
Alcuni requisiti sono comuni a tutte le strutture, a titolo esemplificativo (agibilità, abbattimento barriere architettoniche, adeguatezza degli impianti, etc..) per altri occorrono determinate specifiche a seconda della tipologia di servizio residenziale che si intende offrire. Per esempio, per poter aprire una Comunità alloggio, Il primo passo da compiere, naturalmente, è quello di trovare un immobile uso civile abitazione dotato di agibilità con una superficie di circa 180 mq ed una distribuzione degli spazi compatibile con gli usi. In linea di massima dovrebbe avere 4 stanze da 20 mq circa, 1 ampio salone dove svolgere le attività comuni, 1 cucina e doppi servizi. Sarà poi necessario procedere con: 1) Redazione del Progetto Educativo e Carta dei Servizi; 2) Allestimento degli arredi; 3) Verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 4) Reperimento delle risorse professionali; 5) Richiesta accreditamento in proprio o in avvalimento; 6) Presentazione di Istanza di Autorizzazione, nelle forme previste dai Regolamenti Regionali, alle Amministrazioni competenti ( ambiti territoriali ).
QUALE ENTE E’ DEPUTATO AL MONITORAGGIO ED AL CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI ?
Il Comune che rilascia l’autorizzazione è deputato a promuovere controlli servendosi, a seconda delle competenze, dell’ Ufficio Tecnico e dell’Ufficio ASL
QUALI SONO I TEMPI DI AVVIAMENTO PER UNA NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE ?
Non c’è un tempo prestabilito ma, una volta ottenuta l’autorizzazione al funzionamento, il Responsabile nominato dall’Ente Gestore, deve recarsi in Procura per ricevere tutte le prescrizioni e la modulistica necessarie ed obbligatorie per la gestione delle comunicazioni relative a quanti sono accolti nella struttura.
QUALI SONO I COSTI PER AVVIARE UNA NUOVA STRUTTURA ?
I costi sono estremamente variabili. Certo, è necessario provvedere ad un decoroso arredamento, alla sicurezza dei lavoratori ed a tutte le coperture assicurative RCT.
QUALE ENTE E’ TENUTO ALLE ISPEZIONI PERIODICHE SULLA CONDIZIONE DEI MINORI OSPITI DELLA STRUTTURA ?
La Procura dei minori è l’organo istituzionale che predispone tutti gli adempimenti obbligatori per chiunque voglia avviare una struttura residenziale per minori. Inoltre periodicamente vigila attraverso ispezioni sull’operato di ogni struttura residenziale per minori verbalizzando tutti gli elementi ritenuti rilevanti.
QUALE ENTE E’ TENUTO A PAGARE LA RETTA PER LA PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO UNA STRUTTURA ?
Il pagamento della retta è di solito competenza del Comune di residenza del minore collocato anche se, nel caso in cui il Giudice del Tribunale dei Minorenni nomini un tutore, la competenza ricade sul Comune di residenza del tutore stesso. Per i minori di area penale, l’Ente che è tenuto a pagare la retta è il Ministero di Grazia e Giustizia.

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Indice degli argomenti


Che cos’è un Consultorio Familiare ?
Il Consultorio Familiare è una struttura dell’ Unità sanitaria Locale, situata nel Distretto Socio Sanitario della Tua Città. Svolge attività e compiti di prevenzione primaria e di diagnosi precoce per la salute del cittadino e della collettività. Offre servizi completamente gratuiti per la salute psico-fisica del Singolo, della Coppia e della Famiglia. Sostiene gli Adolescenti ed i Giovani nel percorso di crescita e di autonomia personale.
Come si accede ?
Con accesso diretto da parte dell’utenza e relativa accoglienza socio-sanitaria, filtro della domanda e prenotazione interna degli appuntamenti;
– Su invio e o segnalazione di altri Servizi aziendali (Servizio sociale professionale, agenzie educative, Istituzioni Giudiziarie e medici di Base);
– Su offerta attiva di interventi integrati psico-socio-sanitari, con invito diretto alle Persone e proposta progettuale mirata a target specifici di popolazione: donne per la prevenzione oncologica, gestanti per il percorso di nascita, coppie per il sostegno alla genitorialità, adolescenti per lo Spazio Giovani e per l’educazione socio-affettiva e sessuale;
Quali sono gli operatori disponibili presso il Consultorio?
l’assistente sociale, l’ostetrica, l’infermiera professionale, la ginecologa, l’assistente sanitaria, l’ausiliaria, la psicologa.
Quali interventi sono possibili?
Presso il Consultorio Familiare pubblico si effettuano i seguenti interventi in forma gratuita:
– Informazione ed educazione psico-socio-sanitaria per la salute sessuale e relazionale dei cittadini, per la promozione di corretti stili di vita, per la maternità e paternità responsabile, ecc. (per maggiori informazioni consultare le Rubriche Genitori preoccupati, Giovani curiosi );
– Screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili dell’ apparato riproduttivo;
– Consulenza ginecologica per la contraccezione, la sterilità, l’infertilità e i disturbi della menopausa e della sfera sessuale;
– Accertamento e procedure per l’ interruzione volontaria della gravidanza – UVG- con la presa in carico psico-socio-sanitaria della donna, della coppia e di soggetti minorenni (per maggiori informazioni consultare le Rubriche Genitori preoccupati, Giovani curiosi );
– Consulenza ostetrica e preparazione al parto ed alla nascita, (per maggiori informazioni consultare la Rubrica Giovani curiosi );
– Valutazione psico-sociale per l’autorizzazione a contrarre matrimonio di soggetti minorenni (per maggiori informazioni consultare le Rubriche Genitori preoccupati, Giovani curiosi );
– Consulenza e indagine psico sociale per l’adozione nazionale ed internazionale (per maggiori informazioni consultare la Rubrica Genitori preoccupati );
– Valutazione e sostegno psico-sociale per l’affidamento familiare di soggetti minorenni (per maggiori informazioni consultare la Rubrica Genitori preoccupati );
– Consulenza psico-socio-sanitaria, diagnosi ed intervento precoce o trattamento psicoterapico del disagio psicofisico, sociale e relazionale nei rapporti interpersonali ( genitori-figli, alunni-docenti, coppia coniugale e genitoriale, situazioni familiari multiproblematiche, minori abusati o a rischi devianza, ecc.);
– Consulenza psicologica e socio-sanitaria, relazioni scritte e assistenza all’ ascolto protetto di minori con procedimenti di tutela dell’ Autorità Giudiziaria e/o con affidamenti ai Servizi Sociali dei Comuni (per maggiori informazioni consultare la Rubrica Genitori preoccupati);
– Interventi integrati in Rete di Servizi per la programmazione dei piani individuali di sostegno, trattamento e riabilitazione sociale di cittadini e famiglie in difficoltà o svantaggio socio-culturale.

BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

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Innanzitutto è opportuno chiarire che BES è l’acronimo di Bisogni Educativi Speciali. Tale termine è stato coniato nella Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. In ogni classe potrebbero esserci alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. La classificazione a cui si è pervenuti prende in esame tutti gli aspetti di una persona, le sue condizioni fisiche e mentali, il suo contesto di vita familiare e sociale. Dalle interazioni di tutti questi elementi emerge ogni singola personalità. Pertanto, affinché possa concretizzarsi l’apprendimento ed il diritto allo studio, va messa in atto una personalizzazione dell’insegidnto, decretata dalla Legge 53/2003.
Rientrano nei BES i minori afferenti ai seguenti gruppi:

– studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
– studenti diversamente abili, con certificazione di handicap;
– studenti con disturbi derivanti da deficit dell’attenzione e di iperattività (ADHD);
– studenti con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (anche di recente immigrazione e non italofoni).

Pertanto, ove la Scuola sospetti un disturbo specifico dell’apprendimento a carico di un discente, al fine di evitare il turbamento emotivo causato da un probabile rallentamento del corso di studi, è necessario attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi. Il Bes è qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e/o apprenditivo, che consiste in un funzioidnto (frutto dell’interrelazione reciproca dei sette ambiti della salute secondo il modello ICF)* problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.”

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-Successo formativo e inclusione di tutti gli studenti;
-Evitare rischio di categorizzazione;
-Sviluppare nei ragazzi un metodo di studio personale, ricorrendo eventualmente ad idonei strumenti compensativi o dispensativi;
-Migliorare la comprensione delle informazioni attraverso l’uso integrato di varie forme di comunicazione;
-Aumentare le competenze lessicali e migliorare le capacità comunicative attraverso i vari canali dell’informazione;
-Tendere alla normalizzazione dei tempi di rielaborazione e produzione delle conoscenze;
-Conoscere e prendere coscienza delle proprie modalità di apprendimento;
-Applicare consapevolmente strategie e comportamenti utili per un più efficace processo di apprendimento;
-Sviluppare la capacità di autocontrollo e autovalutazione delle proprie strategie per migliorarne i risultati.
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Nel progettare interventi a favore di questi studenti va tenuto presente che il singolo caso è definito

– su indicazione del consiglio di classe;
– in accordo con la famiglia;
– con l’acquisizione del parere di uno specialista in psicologia che abbia fornito la consulenza al consiglio di classe ovvero del verbale della riunione del consiglio di classe, in cui sia riportato il parere dello specialista;
– con il coinvolgimento attivo dello studente stesso.

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Le segnalazioni per far rientrare un alunno in suddetta categoria giungono dalla scuola, dai servizi sociali o dalla famiglia stessa.
Analisi delle situazioni

-Se uno studente ha seguito un percorso personalizzato alle medie e, scuola e famiglia, hanno valutato l’opportunità di trasferire le informazioni relative al percorso scolastico (si è quindi avviato un “dialogo” con la famiglia) è necessario tenerne conto nella richiesta delle risorse e attivare, già da settembre, una personalizzazione, con successiva stesura dettagliata del PEI/PEP, entro novembre, in coincidenza dei pre-scrutini di 1° quadrimestre con firma dell’accordo con la famiglia.;
-Se non vi è passaggio formale, lo studente viene inserito in una qualsiasi classe e solo in corso d’opera, durante l’anno, si potrebbe ritenere necessario intervenire con una personalizzazione con esiti da valutare (utilizzando le risorse assegnate e strategie organizzative varie …), sempre previo accordo con la famiglia, che risulti da atto sottoscritto e con il parere favorevole dello specialista. È il consiglio di classe che, rilevato il “caso”, decide chi, fra i docenti, lo dovrà più direttamente seguire. Può essere comunque naturale che inizialmente si attivi il coordinatore di classe. Qualora non si ritenga opportuno intervenire in corso d’anno e si arrivi ad una bocciatura, si potrebbe, comunque, prevedere un’ ipotesi di personalizzazione per l’anno successivo, previo accordo con la famiglia, che risulti da atto sottoscritto a giugno. In questo caso, se il parere dello specialista non è ancora stato acquisito, si può richiedere entro novembre dell’anno scolastico successivo in coincidenza dei pre-scrutini di 1° quadrimestre e con la stesura dettagliata del PEI.
-In alcuni casi, soprattutto nel biennio e/o in situazione di obbligo di istruzione, il consiglio di classe può ritenere opportuno un passaggio alla classe successiva (anche in presenza di risultati incerti) come strumento di tutela per prevenire un probabile abbandono scolastico, riconoscendo la situazione di svantaggio che impegna la scuola alla progettazione di un percorso personalizzato per l’anno scolastico successivo, previo accordo con la famiglia, che risulti da atto sottoscritto (maggio/giugno) e attivando la consulenza dello specialista all’ultimo consiglio di classe per acquisire il suo parere.

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In generale gli interventi possono prevedere:

1. obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle effettive capacità dello studente al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità
2. interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio e la prevenzione dell’abbandono scolastico (anche in collaborazione con realtà educative e formative extrascolastiche presenti sul territorio);
3. azioni specifiche di orientamento e di alternanza scuola-lavoro;
4. eventuale esonero dallo studio della/e lingue straniere.

In presenza di elementi potenzialmente sintomatici la scuola può effettuare richiesta formale alla famiglia di contattare una struttura sanitaria.
Per ciò che concerne i bisogni educativi speciali relativi all’Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 fa riferimento, per l’individuazione, a elementi oggettivi come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali.

Dalla circolare: Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici Regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.

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In caso di DISPENSA, in sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero all’Università.

L’ESONERO, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un Percorso Didattico Differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n. 323/1998.

Si precisa che gli allievi afferenti alla “AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE” (in base alla definizione della circolare MIUR 8/2103) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.

Rifacendoci al dettato legislativo ”art. 4 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011”

“– Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni scolastiche ad “(..) attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (..) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (..). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali (..) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno (..), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Al comma 4 si ricorda di assicurare l’impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi) mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la ratio delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento.

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Gli alunni con disabilità certificata richiedono un’attenzione pedagogico-didattica particolare, in questo caso i genitori degli alunni o chi ne esercita la potestà parentale devono, come prima cosa, acquisire la diagnosi clinica funzionale redatta dal medico specialista, operante presso la Neuropsichiatria infantile presso un Ente accreditato e/o convenzionato. La valutazione sarà avvalorata dalla documentazione medica già in possesso della famiglia.
La Diagnosi Clinico- Funzionale conterrà, oltre alla diagnosi vera e propria, le osservazioni sulle funzioni del soggetto, sulle aree di maggiore difficoltà ma anche sulle sue potenzialità, oltre alla proposta degli interventi necessari per la sua integrazione scolastica:

– sostegno didattico, con l’indicazione delle ore necessarie;
– eventuale necessità di un’assistenza ad personam.

La domanda, da rivolgersi all’ASL di residenza, deve essere prodotta direttamente dalla famiglia dell’alunno (o da chi ne esercita la potestà parentale) e deve essere corredata da certificato medico, contenere la diagnosi clinico-funzionale di cui sopra, oltre all’indicazione di patologia stabilizzata o progressiva, e, quando ritenuto utile, da una relazione clinica, rilasciata da un medico specialista o da uno psicologo dell’ età evolutiva operante presso una struttura pubblica o un ente accreditato.
L’accertamento è collegiale e va effettuato in tempo utile per la formazione delle classi e l’inizio dell’anno scolastico e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Successivamente la famiglia si dovrà rivolgere alla commissione ASL per ottenere il verbale di accertamento della situazione di handicap, ai fini dell’attribuzione del sostegno didattico (sulla base dell’art. 35 della L. n° 289/2002 e del regolamento applicativo, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°185 del 23/02/2006.
Il verbale di accertamento ratifica l’assenza o la presenza di handicap (art.3 c.1 L.104/1992) o di handicap grave (art.3 c.3 L.104/1992).
Per i minori a cui è stato riconosciuto lo stato di invalidità (Legge 104/1992), le scuole statali trasmetteranno, in tempi immediatamente successivi alle iscrizioni, i documenti di cui sopra all’Ufficio Scolastico Provinciale nel mese di febbraio, per l’assegnazione dei docenti di sostegno, mentre le paritarie e le private provvederanno direttamente alla nomina.
È necessario rinnovarla in ogni passaggio di grado scolastico oltre che nel caso di rilevanti modifiche del quadro clinico. I genitori devono perciò occuparsi di prendere appuntamento a tale scopo con il servizio di neuropsichiatria infantile quando il figlio frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado.
Sarà cura dei docenti curricolari e di sostegno, insieme agli operatori designati dall’Azienda Sanitaria e con la collaborazione dei genitori dell’alunno, redigere prima il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e poi il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

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Tale diagnosi, sarà valutata da una commissione presente in ogni scuola e denominata Glh ( Gruppo di lavoro per l’handicap), costituita dagli insegnanti curriculari, dagli insegnanti di sostegno, da rappresentanti delle famiglie e da un neuropsichiatra infantile del Distretto sanitario in cui è
compresa la scuola.
Il GLH redigerà, sia il Piano dinamico funzionale (Pdf ) sia il Piano educativo individuale (Pei), da cui scaturiranno il programma scolastico che l’alunno con disabilità dovrà seguire e il numero di ore di insegnante di sostegno di cui ha bisogno.

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento di descrizione del funzioidnto complessivo della persona la cui stesura è curata dal docente referente che deve “fare sintesi” fra le informazioni contenute nella diagnosi funzionale e le informazioni raccolte in modo sia formale (strumento di osservazione pedagogica) sia informale dai docenti. Spesso anche la famiglia può essere una fonte preziosa di dati utili per la comprensione della situazione. Il Profilo Dinamico Funzionale deve descrivere il limite di funzioidnto mettendo in evidenza la persona. Quindi vanno segnalati non tanto i deficit, quanto le situazioni di mancanza di autonomia che possono migliorare attraverso un intervento di sostegno/supporto o con strategie particolari. Il linguaggio utilizzato deve essere semplice e comprensibile.

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Individuati i bisogni educativi e didattici, il Consiglio di classe elabora e concorda il Progetto educativo individualizzato, cosicché diventi il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari.
La PRIMA PARTE contiene dati di carattere generale e viene predisposta direttamente dal docente referente in collaborazione con il coordinatore.
Per quanto riguarda il tempo scuola si deve considerare con molta attenzione una sua eventuale riduzione e, in tal caso, essa diventa un “elemento di progetto” che normalmente viene avallato anche dallo specialista (si tratta di casi particolarmente gravi).

La SECONDA PARTE del progetto deve riportare:

– gli obiettivi educativi generali a cui tutti i docenti concorrono attraverso la propria disciplina (essi devono essere esplicitati durante il consiglio di classe di OTTOBRE/NOVEMBRE);
– le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe (anche in collaborazione con realtà educative e formative extrascolastiche presenti sul territorio);
– i risultati attesi (performance e comportamenti) riconducibili a competenze specifiche delle discipline (o di alcune discipline) e le modalità di verifica;
– i soggetti che contribuiscono alla valutazione dello studente (docente di classe, di sostegno, educatore professionale);
– i livelli minimi di competenze che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune.

Il PEI raccoglie le progettazioni dei singoli docenti. Il singolo docente (in collaborazione con il collega che svolge attività di sostegno, se è previsto), per la propria attività didattica e a partire dai bisogni che egli stesso ha rilevato, elabora una proposta formativa che tenga conto della persona, con i suoi limiti e le sue potenzialità. Pur trattandosi di un ragioidnto su singola disciplina si ritiene indispensabile attivare forme di problem solving cooperativo fra i docenti.
Il PEI è anche un patto tra la scuola/gli insegnanti, la famiglia dello studente e lo studente stesso; la famiglia, anche attraverso il PEI, conosce e possibilmente condivide ciò che si fa a scuola e vi partecipa. Per quanto riguarda le COMPETENZE è importante mantenere il collegamento a quelle previste nel macro-settore (l’anno di riferimento dipende dalle difficoltà dello studente) in modo da poter verificare quanto il progetto formativo individualizzato si discosta da quello regolare e capire, durante il percorso, se l’allievo possa andare a qualifica. Si consiglia di evidenziare, ad esempio sottolineandole, le modifiche e le semplificazioni previste e di lasciare in grigio le competenze che non si prevede di raggiungere alla fine dell’anno scolastico.

Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

– PEI semplificato, che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l’essenzialità dei contenuti, permettono allo studente di affrontare l’esame di Stato o la qualifica;
– PEI differenziato, che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline.

In riferimento a queste due opzioni, è importante condividere con la famiglia le tipologia di PEI opportuna per lo studente, anche in prospettiva dell’esame di Stato o di qualifica e del conseguente inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Qualora la famiglia non condivida questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di disabilità e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata.
Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all’anno o al grado di scuola successivi, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente.

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Nel caso di interventi a favore di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e studenti con disturbi del comportamento, iperattività e disturbi dell’attenzione (ADHD) , la scuola in sinergia con la famiglia ed il sanitario di riferimento, devono affrettarsi nell’identificazione precoce di tali disturbi. In alcuni casi, la scuola attiva percorsi e laboratori didattici per verificare le competenze e le difficoltà nella letto-scrittura e nel calcolo dello studente, la capacità dell’alunno di reggere i tempi-scuola, le frustrazioni sottese agli apprendimenti e di osservare le sue interazioni con il corpo docenti e con il gruppo di pari.
Qualora si verifichi la necessità di un ulteriore intervento valutativo, è opportuno che il Consiglio di classe comunichi alla famiglia, previa condivisione con il Dirigente scolastico, quanto riscontrato, consigliando che sia uno specialista ad accertare la presenza o meno di Disturbi specifici dell’apprendimento e/o del comportamento.

Nel caso di studenti con BES afferenti l’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale gli interventi, quando considerati necessari, devono essere correlati ad elementi oggettivi (es. segnalazione dei servizi sociali) o a ben fondate considerazioni psicopedagogiche o didattiche, come sopra indicato da deliberare , e formalizzati con appositi verbali. È compito della scuola rilevare lo svantaggio ed è opportuno che il Consiglio di classe individui degli indicatori per la rilevazione dello stesso.
Pertanto, l’assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non necessariamente del servizio di neuropsichiatria infantile dell’ente pubblico e/o di strutture accreditate e, ove presente, dello psicologo scolastico, favorisce una comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio-ambientale dello studente. Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di classe sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato.

Una precisazione per le lingue straniere per gli alunni con BES
È considerato impossibile esonerare gli alunni con svantaggio dalla lingua straniera, condizione che si pone, anche nell’area del DSA, come residuale e vincolata, all’esistenza di specifiche condizioni di richiesta (ambito sanitario, ambito famigliare e ambito scolastico) ed in eventuale comorbilità con altre situazioni cliniche. Giova citare testualmente che l’esonero per gli studenti con DSA dalla lingua straniera, indicato all’art. 6, comma 6 delle Linee guida per gli studenti con DSA, è previsto solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico. In detto caso si sviluppa un piano didattico differenziato che, in sede di esame, comporta la valutazione, da parte del consiglio di classe, con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. In sede di esame possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del D.P.R. n.323/1998, ossia senza il conseguimento del Diploma.

Cosa accade?
Lo specialista della neuropsichiatria infantile (o psicologi) o soggetti accreditati o convenzionati effettueranno una valutazione diagnostica e clinica e la relazione descrittiva – anche in un unico documento – delle abilità strumentali specifiche. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tempestivamente tutta la documentazione al Dirigente scolastico, il quale la trametterà al Consiglio di classe che a tal punto definirà gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.
Se lo specialista consegna alla famiglia solamente la diagnosi, sarà cura del Consiglio di classe richiedere la documentazione completa necessaria per la messa in atto dei supporti necessari per facilitare gli apprendimenti dello studente.
Valutazioni rilasciate da altri operatori, quali logopedisti, psicologi di servizi non accreditato e/o convenzionati, non sono da considerarsi sufficienti ai fini dell’applicazione della normativa. La segnalazione che proviene dal professionista che non apparterrà alla rete di attori istituzionali sarà di stimolo al Consiglio di classe per attivarsi con la famiglia al fine di conseguire la regolare documentazione.

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Per gli studenti con Bisogni educativi speciali a cui non è stata rilasciata la certificazione di handicap è prevista la figura del Docente Referente. Questa figura favorisce la relazione tra la famiglia e il clinico di riferimento.

Il docente referente cura in particolare:

La stesura del Progetto Educativo Personalizzato (PEP) concordato tra docenti, famiglia, ed eventuali altri operatori;
Le relazioni all’interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del progetto personalizzato previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.
L’adozione delle misure è collegiale. Il docente referente è garante di quanto concordato nel PEP e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente.

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Nel PEP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali specificando le misure compensative e gli strumenti dispensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende necessaria una definizione precisa all’interno di ciascuna disciplina.
Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partirà da quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PEP, in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione.
Il clinico definisce, solitamente nella relazione, le indicazioni generali circa l’utilizzo di strategie compensative; spetta ai docenti del Consiglio di classe identificare, declinare e sperimentare quelle più efficaci per lo specifico studente, anche all’interno delle diverse discipline, avendo attenzione a garantire una didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico.
È utile tenere presente che tali attenzioni possono essere più opportuidnte definite a seguito dei contatti con la famiglia e con lo studente i quali possono fornire informazioni utili per una migliore applicazione degli interventi educativo-didattici.

Il PEP dello studente raccoglie:

– La descrizione della situazione dello studente avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica e/o indagine socio-ambientale pervenuta dalle autorità competenti;
– L’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal Consiglio di classe;
– Le metodologie e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente;
– Le modalità di verifica dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro..);
– I criteri di valutazione adottati.

Il Progetto Educativo Personalizzato è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente. Viene redatto, nel rispetto delle disposizioni generali sull’ordiidnto dei cicli scolastici e formativi, nell’ambito dei relativi Piani di studio previsti dalle leggi regionali, provinciali e regolamenti comunali.
Il PEP ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.
La progettazione personalizzata può presentare anche caratteristiche di differenziazione consistente dal percorso regolare, sia nei contenuti disciplinari, sia per quanto riguarda la tipologia, il tempo ed il luogo in cui possono essere svolte le attività. Opportuno può essere il coinvolgimento di altre situazioni scolastiche o formative e di realtà socio-assistenziali del territorio.
La modalità di differenziazione sarà concordata dal Consiglio di classe con la famiglia.
È però consigliabile prevedere azioni formative e didattiche che consentano quanto più possibile la coerenza con il percorso della classe ed un successivo rientro nel percorso regolare.
Il consiglio di classe al completo deve essere a conoscenza delle scelte metodologiche effettuate ed eventualmente compensare con interventi che garantiscano “il benessere psico- fisico” dei ragazzi.
L’insuccesso scolastico è la causa principale dell’immagine di sè negativa che si alimenta e si riconferma nelle azioni quotidiane

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Il PEP consente di adattare e personalizzare il percorso scolastico in rapporto ai livelli di ognuno, alle aspettative, alle abilità e alle competenze. Necessita di una formulazione che non prescinda dalle problematicità emergenti di ogni ragazzo e consenta a tutti di pervenire a livelli più alti possibili di competenze e abilità.
Il PEP, rispetto al PEI previsto per i disabili, non si differenzia nei contenuti, nei programmi e nelle competenze specifiche, ma ricerca e attua metodologie idonee e differenti per tutti i ragazzi che pur con livelli cognitivi adeguati, mediante interventi dispensativi e strumenti compensativi, trovano difficoltà a seguire il piano di studi proposto.
A questi alunni sono offerte le stesse misure previste dalla legge 170/2010 e successive modifiche del DM 5669 del 12/2012 denominate “compensative e dispensative”.
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L’impiego degli opportuni strumenti compensativi va introdotto curando particolarmente l’acquisizione da parte dello studente delle competenze per un efficiente ed autonomo utilizzo degli stessi. Particolare importanza rivestono quindi strumenti compensativi quali:

– Tabelle della memoria: Matematica: – tavola pitagoriche – formule o linguaggi specifici ecc…;
– Lingua Italiana: schede forme verbali, analisi grammaticale, logica, del periodo, aiuti temporali ecc…;
– Tecniche: Formule e/o procedure specifiche;
– Lingua Straniera: privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze pregresse;
– Cassette registrate “il libro parlato”;
– Uso del registratore in alternativa al Compito in Classe Scritto;
– Facilitatori per la comunicazione dei propri pensieri;
– Calcolatrice;
– Computer con correttore automatico e vari programmi e Internet;
– Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche;
– Uso sistematico di mappe strutturate (o mappe mentali) per orientare il ragazzo nel riconoscimento e nella rielaborazione degli argomenti;
– Utilizzo di elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito familiare;
– Verifica compilazione diario scolastico;
– Sintesi, schemi elaborati dai docenti.

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L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici personalizzati. Particolare attenzione deve essere prevista durante le lezioni evitando:

Lettura ad alta voce;
Dettatura e copiatura dalla lavagna;
Scrittura corsivo e stampato minuscolo;
Studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali, tabellone ecc;
Compiti “a casa” superiori al minimo necessario;
Interrogazioni programmate non più di una al giorno e due alla settimana;
Predilezione del linguaggio verbale e iconico a quello scritto;
Predominanza sia nella comunicazione sia nelle verifiche e valutazioni del linguaggio orale per le lingue straniere;
Trascrizione dei compiti e degli appunti (aiuti esterni dai compagni o dagli insegnanti ).

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− La gratificazione e l’incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e agli impegni devono essere preponderanti alla punizione e alle frustrazioni di fronte agli insuccessi;
− Sollecitazione delle conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative;
− Riproposizione e riproduzione degli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti e attraverso differenti fonti di informazione;
− Pause ripetute e volute per una consapevolezza dell’avvenuta comprensione;
− Utilizzo di mappe concettuali, che possano permettere a tutti gli alunni di seguire gli argomenti espressi, ricondurli al percorso attuato e soprattutto possano essere rielaborate e personalizzate per una conoscenza più approfondita;
− Semplificazioni testuali e amplificazione dell’ambito informativo attraverso messaggi plurimi e di differente origine (sonori, grafici, fotografici, televisivi, informatici ecc…);
− Utilizzo di mappe strutturali quali strumenti di facilitazione di apprendimenti;
− Importanza maggiore alla comunicazione orale;
− In momenti e tempi opportuni, dettatura all’insegnante del proprio pensiero affinché ciò non sia ostacolato dalle difficoltà di scrittura;
− Richieste specifiche, domande univoche e lineari senza contaminazioni linguistiche o di aspettative educative di differente natura;
− Non enfatizzazione degli errori ripetuti anche se segnalati;
− Accettazione del ragazzo per quello che è e valorizzazione di quello che ha senza presunzioni di “cambiamenti” spesso inopportuni e impropri;
− Tensione al “benessere dello studente” soprattutto nelle discipline che già strutturalmente utilizzano linguaggi differenti;
− Differenze culturali come risorse, anche in campo linguistico.
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Tutti gli insegnanti dovranno concordare e operare affinché:

− Sia verificata l’opportunità di moduli differenti del tempo scuola;
– Attraverso attività di laboratorio specifiche e opportune;
– Attraverso l’individuazione di differente organizzazione oraria;
− I tempi di elaborazione e produzione degli elaborati siano adeguati ai livelli di partenza;
− Le informazioni siano integrate da differenti modalità comunicative;
− Ogni messaggio sia chiaro e opportuidnte percepito;
− I compiti siano compresi, comunicati e trascritti correttamente;
− Le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi personali;
− Sia verificata l’opportunità di una lettura ad alta voce in pubblico e di un confronto diretto con i compagni;
− Interrogazioni programmate;
− Ogni richiesta e performance sia chiara nei suoi intenti valutativi.

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− Differenziare le verifiche, dal punto di vista cognitivo, in base a eventuali relazioni diagnostiche
− Dare opportuni tempi di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e eventuale gestione dell’ansia
− Assegnare compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi; comunicare necessariamente l’oggetto di valutazione, sia esso formale, contenutistico o organizzativo
− Non giudicare, se non come obiettivo specifico univoco, l’ordine o la calligrafia
− Verificare i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi espressi in forme tradizionali o compensative.
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Assolutamente no! Ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione è personale, come personali i livelli di partenza.
La scuola ha il dovere di valutare il contributo che è stata in grado di offrire, il percorso nel quale ha saputo accompagnare ogni singolo alunno, il cammino effettuato e non il mero prodotto. Oggetto di valutazione è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza valoriale.
Per gli esami di licenza media sarebbe auspicabile formulare sia la prova scritta di matematica, sia le prove scritte di lingua straniera in maniera graduale, porre cioè le prime procedure o i primi quesiti in maniera facilitante e accessibile a tutti i ragazzi conosciuti. In questo modo si eviterebbero prove differenziate o specifiche
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Nella fase finale, nel caso in cui lo studente concluda il percorso formativo senza acquisire l’attestato di qualifica professionale, è importante prevedere un colloquio d’èquipe durante il quale lo specialista possa esprimere un parere sulla possibile evoluzione e prefigurare il tipo di inserimento lavorativo. Per quanto riguarda gli interventi dell’Agenzia del Lavoro va detto che, a partire dal 2000, di fatto con l’entrata in vigore della legge 68/99, gli operatori di zona che intervenivano sulla fascia dello svantaggio) sono andati progressivamente ad occuparsi solo dell’inserimento delle persone rientranti nella tutela di questa norma. Infatti non c’è, attualmente, una presa in carico diretta dell’ A.d.L. di quei soggetti che hanno una ridotta occupabilità e cioè, con riferimento alla Formazione Professionale, degli studenti certificati ai sensi della L. 104/92 o comunque a rischio di esclusione. L’attuale situazione si limita ad interventi di tipo contributivo se l’azienda ne fa richiesta. Fatta questa premessa, lo studente che termina il percorso formativo, si trova in una delle seguenti situazioni:

1. Se ci sono le condizioni, può intraprendere la via dell’ accertamento dello stato di invalidità civile che gli consente di essere iscritto all’elenco provinciale delle persone disabili (collocamento mirato)

2. Può transitare verso una ulteriore fase di formazione/inserimento lavorativo in un contesto protetto (cooperative sociali ).

3. Deve fare riferimento all’ anagrafe del collocamento ordinario per un inserimento lavorativo a regime di mercato. In questo caso la ricerca del lavoro avviene in modo autonomo.

Per le prime due situazioni, in accordo con la famiglia, è necessario trasmettere la documentazione sul percorso scolastico e tutte le informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’invalidità o per la transizione verso altra situazione formativa/lavorativa in contesti protetti.
Ci troviamo infatti nell’impossibilità di “certificare” competenze se gli standard di riferimento non sono stati raggiunti e, nel caso di studenti certificati ai sensi della legge n. 104/92 che hanno seguito un progetto educativo individualizzato, il livello degli apprendimenti è del tutto personale.